21 Dicembre 2024

Lo Statuto

STATUTO

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO DON LORENZO MILANI – CALENZANO-



ART.1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) l’Associazione di Volontariato Gruppo don Lorenzo Milani Onlus (ai sensi del C.C. L. 266/91 e ai sensi c.8 art.10 D.lgs. 4/12/97 n. 460), costituita in data 18 maggio 1987, e successive modifiche, viene a denominarsi:

“Associazione di Volontariato GRUPPO DON LORENZO MILANI ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”.
L’associazione, che ha sede legale nel Comune di __Calenzano__all’indirizzo di via San Donato n.24 presso la Pieve di San Donato, risultante dall’ Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L’Associazione si fonda sulla vita, il pensiero e l’opera di don Lorenzo Milani e per questo svolge la propria attività attraverso l’iniziativa dei cittadini volontari che intendono impegnarsi sul tema del disagio, emarginazione, disadattamento ed handicap, dedicando particolare attenzione alla condizione giovanile. Nel rispetto delle nomine statutarie e ricercando anche forme di collaborazione con altre associazioni e con Enti Pubblici e privati, l’Associazione intende quindi perseguire fini di solidarietà a favore di soggetti suesposti, mediante azioni erogate in modo continuativo, attivo e diretto volte alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni negative sopra descritte. In particolare:
-Organizzando corsi di recupero e sostegno scolastico rivolti a ragazzi e giovani svantaggiati, dei quali si fa cenno al comma 1 del presente articolo.
-Organizzando attività formative rivolte agli stessi e aperte a tutti i giovani allo scopo di aggregarli intorno a valori che danno un senso alla vita quali: dignità della persona umana, verità, libertà, primato della coscienza, impegno civile, giustizia sociale e solidarietà.
-Organizzando iniziative di solidarietà a favore del terzo mondo coinvolgendo la comunità allo scopo di sviluppare in essa il valore della fratellanza fra tutte le persone e i popoli della terra.
-Organizzando incontri rivolti a tutti i genitori e gli educatori, finalizzati all’arricchimento della loro preparazione attraverso il confronto delle esperienze e in costante aggiornamento.
-Promuovendo e sostenendo i gruppi interfamiliari di auto aiuto finalizzati al superamento delle condizioni di disagio causate dall’alcool e svolgendo nel contempo opera di informazione e sensibilizzazione sui rischi dell’alcool stesso.
L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
a)Raccogliere e custodire materiale documentario del pensiero e dell’opera di don Lorenzo Milani, promuovendo anche studi e ricerche;
b)Assumere tutte le iniziative ritenute utili a far conoscere pensiero ed opera in modo integrale, collocato nell’epoca e nell’ambiente in cui sono stati espressi;
c)Promuovere e gestire attività di carattere culturale e di solidarietà sociale, secondo l’insegnamento di don Lorenzo, rivolte alle fasce sociali più deboli per aiutarle a superare il loro stato di emarginazione.
L’associazione potrà esercitare qualsiasi attività e dotarsi di tutte le attrezzature ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità associative.
Inoltre l’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts)- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (min. 7 persone fisiche co. 1, art. 32 Cts).
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, di ambo i sessi, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
-L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-Si richiede l’autorizzazione al trattamento dei propri dati sensibili secondo il GDPR 1012018 adeguamento previsto dal regolamento 6792016 EU;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:
-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-esaminare i libri sociali;
-essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-frequentare i locali dell’associazione;
-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
-collaborare nell’Associazione tutte le volte che ne siano richiesti, tenuto conto delle loro specifiche competenze e possibilità.

ART.5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:
-l’Assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-l’Organo di Controllo ( potrà essere nominato nei modi e nei casi previsti dalla legge D.lgs. n.1172017 art. 30)
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART. 7 Assemblea

Nell’Assemblea hanno il diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. (L’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota” co. 4, art. 24 Cts).


La convocazione dell’Assemblea, per opera del Consiglio Direttivo, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno _10_ giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati tramite posta ordinaria, mail, strumenti digitali di comunicazione e affissa nei locali dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio .
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
-nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’organo di Controllo (se previsto secondo l’art.30 del D.lgs. n. 1172017 ;
-approva il bilancio di esercizio;
-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-delibera sulla esclusione degli associati ;
-delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-delibera lo scioglimento;
-delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione ;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati .


ART. 8 Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste
al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;


Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 , nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART. 13 Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale saranno destinate all’attività gestionale dell’Associazione ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 Bilancio di esercizio

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il mese di Aprile successivo. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea il bilancio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e, se previsto sul sito internet dell’associazione che aderisce alla rete associativa del Cesvot (co. 2, art. 14 Cts) in base alla normativa vigente.

Se previsto il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 15 Libri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
-libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
-richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo almeno con 7 giorni di anticipo.


ART. 16 Volontari


I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari per l’attività che svolgono come tali all’interno dell’Associazione e per la responsabilità verso i terzi.



ART. 17 Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ispirati dalle azioni della figura di don Lorenzo Milani alle attività svolte dall’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, via delle Panche 30, 50141 Firenze; previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.




Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.




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